Il Borgo

Associazione di Promozione Sociale - APS

  • Via Palizzo, 10 87057 Scigliano Cs

-- STATUTO

~----------- ASSOCIAZIONE "IL BORGO - 0.N.L.U.S.''-------------

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede

E' costituita una libera associazione denominata "IL BORGO - O.N.L.U.S.",

con sede legale in Scigliano in Via Palizzo n.10. Essa @ retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 2 - Carattere

L'associazione non ha scopi di lucro. Essa ha i requisiti di "Associazione di Promozione Sociale", ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n.383.

Ai fini fiscali, l'Associazione - avendone i presupposti – è considerata "Organizzazione non lucrativa d'utilita sociale" ("ONLUS"), ai sensi dell'art.10 del D.L. 460/97.-----------~-

ARTICOLO 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 ~- Scopi -

L'Associazione, esclusa ogni finalita di lucro, Ha per scopo lo svolgimento delle seguenti attivita:

a) promozione, tramite iniziative ed attivita idonee, dello studio, della ricerca, della valorizzazione e del recupero della storia di Scigliano, del comprensorio e della Calabria;

b) valorizzazione del suo patrimonio culturale ed ambientale;

promozione di iniziative dirette al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio etnico, linguistico, della cultura, della tradizione e del folklore;~------

sostegno - mediante manifestazioni pubbliche, pubblicazioni (su carta e su supporti informatici), _convegni, ricerche dello sviluppo sociale e della comunita calabrese;

recupero delle arti e dei mestieri;

tutela dell'ambiente e valorizzazione dei parchi naturali;

valorizzazione delle risorse artigianali e turistiche;

contribuzione allo Ssviluppo ed alla diffusione delle eSpressioni artistico-culturali in tutti i loro aspetti:

teorici, spettacolari, sociali, didattici e di puro divertimento, nonché sviluppo della cultura musicale

1) costituzione di patronati di assistenza e consulenza a lavoratori e pensionati;

consulenza di operatori economici locali nonché a piccolee/o medie imprese

ed eseguire, anche in collaborazione con Enti ed Associazio-

Per le attivita di cui sopra, l’Associazione potra promuovere  iniziative di vario genere, nonché promuovere attivita di formazione rivolta a tutti i settori.

ARTICOLO 5 - Patrimonio-

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività  da:

contributi degli associati;-

eredità donazioni e legati;

contribute dello stato delle regioni e degli enti locali o  di istituzioni pubblici e di aziende. -

 contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

  entrate derivanti da eventuali prestazioni di Servizi convenzionati;

 proventi delle cessioni di beni e servizi agli associate ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli o biettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati o dei terzi;-------~-

 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

 altre entrate compatibili con le finalita sociali delle Associazioni di Promozione Sociale. eters -

Le quote, i contributi e le donazioni di ogni tipo non sono rimborsabili in nessun caso.


ARTICOLO 6 - Soci

Può aderire all'Associazione chiunque abbia compiuto la maggiore eta, senza distinzione di sesso, di razza o religione, ad esclusione di coloro che si trovino in una qualsiasi posizione oggettiva di antitesi o contrasto con gli scope sociali soci, che hanno tutti uguali diritti e doveri

Sono classificati in tre categorie:

Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; non devono produrre domanda d'iscrizione

Soci Onorari: quelli nominati tali-direttamente dal Presidente  dell'Associazione, sentito il Consiglio di amministrazione ; non devono produrre domanda d'iscrizione.-------------~--

Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalita, per la frequenza all'associazione o per avere contribuito finanziariamente o svolta attivita a favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attivita e la sua valorizzazione; non devono produrre domanda d'iscrizione.

Soci Ordinari: quelli che frequentano le normali attivita dell 'Associazione. ~--- |

Il numero dei soci è illimitato. —

ARTICOLO 7 - Modalita di adesione - diritti e doveri del socio - . 

Per diventare Socio Ordinario dell'Associazione si deve presentare domanda scritta, indirizzata al Consiglio di Amministrazione. Nel termine di giorni 30, se approvata, se ne comunica l'esito al richiedente.

Se non interviene nessuna comunicazione è da considerarsi respinta. L’esito negative  è insindacabile e non deve essere motvata  .

Nella domanda di adesione, l'aspirante aderente dichiara di a een. accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e di immorali, all'Associazione o fomentino in seno ad essa dissidi

e disordini pregiudizievoli. =

I soci esclusi per morosita potranno ~ dietro domanda - essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

 

ARTICOLO 9 - Organi----------------

Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci;

  1. Il Consiglio di Amministrazione ;
  2. Il Presidente;


ARTICOLO 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione, senza distinzione alcuna.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso, — in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordi— naria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 5 giorni di preavviso dalla convocazione.----------——-

1. La convocazione pud avvenire anche su righievta di un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione,----~---

Per la validita dell'Assemblea, sia ordinaria sia straorordinaria ‘occorre la presenza della maggioranza dei soci. Tutavia traascorsa una ora da quell'indicata nell'avviso di convocazione dell’assemblea  si riterra validamente indetta in seconda  convocazione  e in tal caso le sue deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti  e comunque non inferiori a tre.


Le relative deliberazioni sono assunte a maggioranzza dei soli socoi presenti (metà più uno).

Non è  ammessa la delega.

L'Assemblea dei soci ha i seguenti poteri;---

Eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione;---

Approvare il programma di attivita proposto dal C.d'A.;--

 Approvare i bilanci;

 Stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

 Approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;

 Pronunciare la decadenza del socio.


ARTICOLO 11 - Consiglio di Amministrazione.------------------ 

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, di cui almeno due devono essere soci fondatori. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica Cinque anni. Il C.d'A. 6 investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il C.d.A. ha, inoltre, i seguenti compiti che sono elencati in via esemplificativa:

a  redigere i programmi di attivita sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci

portarlo all'Assemblea dei soci, unitamente alla_relazione del Revisore dei Conti, per l'esame e l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale,

L'eventuale avanzo di gestione dovra inderogabilmente essere  reinvestito a favore di attivita istituzionali previste dallo Statuto.

In nessun caso i proventi di gestione, i fondi, le riserve ed il capitale dell'Associazione possono essere divisi fra i soci, Sia pure in maniera indiretta. --

 

ARTICOLO 14 - Modifica dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea, con la necessaria presenza della meta dei soci iscritti nei libri sociali. Le modifiche saranno valide se adottate con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

ARTICOLO 15 - Scioglimento dell 'Associazione-----

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, convocata,

Tale Assemblea sarà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta più. uno dei soci iscritti. In seconda convocazione, che dovra avvenire almeno 10 giorni dopo dalla prima, sara valida qualungue sia il numero dei presenti.

La deliberazione dovra essere adottata a maggioranza assoluta dei presenti. an

 

ARTICOLO 16 - Destinazione del patrimonio residuo—--

In caso di scioglimento ]'Assemblea dei soci delibera anche passivita - dovra inderogabilmente essere destinato ad  iniziative di carattere sociale, culturale e solidaristico, in conformita allo scopo dell'Associazione. Anche nel caso di cessazione o estinzione dell'Associazione per qualsiasi altra causa, il patrimonio residuo dovra essere destinato come sopra specificato.

 

ARTICOLO 17 - Rinvio -

Per quanto non sia previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordina mente giuridico italiano.